UNA REVOCATORIA MENO DEVASTANTE PER IL NUOVO DIRITTO FALLIMENTARE aprile 2005

L’opinione di Enrico Mattinzoli
Luci ed ombre nel diritto fallimentare, così come esce dalle modificazioni introdotte dal recente decreto legislativo numero 35, vengono messe in evidenza dall’Associazione Artigiani che da anni chiede una legislazione specifica e conduce una campagna di informazione e di stigmatizzazione tesa a tutelare l’interesse degli artigiani.

Il decreto legislativo, in attesa di conversione, introduce alcune sostanziali novità, soprattutto in tema di revocatoria, argomento sul quale il presidente dell’Associazione Enrico Mattinzoli, aveva indirizzato in passato, al ministro Castelli e ai parlamentari bresciani, alcune riflessioni su uno strumento giuridico che incideva negativamente sulla realtà artigianale, «spesso economicamente troppo fragile per poter subire indenne gli effetti della revoca di pagamenti incassati dal fallito».

Mattinzoli, rivolgendosi al ministro di Grazia e Giustizia e ai parlamentari, contestava «l’equiparazione tra realtà industriali e artigiane, come destinatarie dello stesso trattamento giuridico, l’incongruenza fra un regime generale di tutela del lavoro artigiano, nonché la mancata previsione di forme di esenzione dell’impresa artigiana dalla “calamità” denominata azione revocatoria». Ora, con le modifiche introdotte, fa notare Mattinzoli, «consentono di rilevare una generale “ratio” diretta all’attenuazione dell’incidenza dell’azione revocatoria (con efficacia nei confronti di tutti gli attori economici), come ad esempio, l’abbreviazione dei termini in cui ricadono i pagamenti revocabili e l’aver sottratto alla revocatoria i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso».

«L’Associazione Artigiani, pur valutando favorevolmente la riduzione generale della portata dell’azione – continua Mattinzoli – insisterà nel chiedere che la figura dell’artigiano sia oggetto di una normativa speciale». Al contempo, l’Associazione riproporrà la problematica della natura privilegiata dei crediti dell’imprenditore (art. 2751 bis c.c.), oggi di fatto rimessa all’apprezzamento discrezionale del giudice. Apprezzamento che spesso varia territorialmente, mentre nessun ruolo viene riconosciuto al dato formale dell’iscrizione nell’albo relativo.

«La situazione – sottolinea Mattinzoli – oltre ad essere pregiudizievole, è in sé fonte di incertezza, ma potrebbe essere agevolmente sanata mediante l’introduzione di una disciplina che stabilisca, una volta per tutte, cosa si intenda per artigiano, anche al fine dell’iscrizione nel relativo albo, e quale trattamento giuridico gli competa, riducendo ad omogeneità il complesso quadro normativo e giurisprudenziale».

(GdB)

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