L’ON. CAPARINI ACCOGLIE LA SOLLECITAZIONE DEL PRESIDENTE MATTINZOLI E PRESENTA UN EMENDAMENTO SUL TEMA DELLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA’ giugno 2011

Mattinzoli incontra l’On. Caparini

«Apprezziamo che l’onorevole Davide Caparini abbia rapidamente fatto propria la posizione dell’Associazione Artigiani sul tema della retroattività degli accordi sulla detassazione dei premi presentando al Parlamento un emendamento al decreto sviluppo».

Così il presidente dell’Associazione Artigiani all’indomani della presentazione, da parte dell’onorevole Davide Caparini, membro della commissione lavoro della Camera dell’emendamento che riportiamo qui sotto:

All’articolo 7, dopo il comma 2-novies, inserire il seguente:
“2-decies. Dopo il comma 3 dell’articolo 53 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220, inserire il seguente:
“3-bis. I benefici di cui ai commi precedenti decorrono dal 1 gennaio 2011 anche se gli accordi o contratti di cui al comma 1 sono stati stipulati successivamente.”

Una richiesta che accoglie tempestivamente le sollecitazioni poste dall’Associazione Artigiani che nelle scorse settimane aveva presentato alla politica una serie di considerazioni e problematiche emerse nel corso dell’analisi dei provvedimenti e dei loro riflessi sulla vita delle imprese e dei lavoratori.

In particolare l’Associazione aveva rilevato come le associazioni datoriali e dei lavoratori avessero sottoscritto accordi quadro nazionali, per essere subito dopo recepiti a livello regionale, provinciale o altro ambito territoriale, allo scopo di essere idonei a soddisfare le condizioni poste dalla norma e dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate. Gli accordi sono stati sottoscritti a partire da marzo 2011 e la quasi totalità ne ha stabilito l’applicazione retroattiva per tutto l’anno 2011.

E’ evidente che gli accordi sono stati sottoscritti a partire dal marzo 2011 e non potevano essere stipulati prima, mancando le indicazioni operative arrivate solo a metà febbraio del 2011 con la citata Circolare A.E. n.3/E. In questo contesto dunque l’introduzione della retroattività del provvedimento è indispensabile per evitare che:

  • i lavoratori, i veri beneficiari del provvedimento, subiscano una ingiusta penalizzazione, non potendo beneficiare dall’inizio dell’anno della detassazione al 10%;

  • le imprese siano esposte, qualora applicassero la tassazione ridotta del 10%, al rischio del pagamento della differenza della tassazione ordinaria, con relative sanzioni ed interessi, oppure di trovarsi obbligata a sopportare ulteriori costi aggiuntivi derivanti da un ulteriore adempimento fiscale dovuto a ai loro consulenti per aderire alla minisanatoria prevista dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.19/E del 10 maggio 2011 che prevede il versamento della differenza della tassazione ordinaria e degli interessi entro il mese di agosto, senza sanzioni (il fatto che non siano previste sanzioni è indicativo di sorta di ammissione di corresponsabilità da parte dell’Amministrazione, quantomeno a livello di scarsa chiarezza interpretativa della norma e forse, per motivi di cassa, a una voluta riduzione dell’agevolazione).

In ogni caso, gli effetti del mancato riconoscimento della retroattività dell’efficacia della tassazione agevolata del 10% al 1° gennaio 2011, comporta, automaticamente, con l’applicazione della maggiore tassazione un danno economico per i lavoratori che subiscono una riduzione dei loro emolumenti per i mesi esclusi.

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